LENTE DI INGRANDIMENTO ....PER LA LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

ART 1-2- ...........



Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico.
(10G0192)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2
Finalità
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale

1 commento:

  1. PROVIAMO A LEGGERE LA LEGGE 170 ARTICOLO DOPO ARTICOLO ESAMINANDOLA NEL PARTICOLARE .come se avessimo una lente di ingrandimento ...in previsione del convegno 3° EDIZIONE " DISLESSIA è ARTE " nei primi due articoli non si parla di : disabilita , inabilità , sindrome , malattia o affetti da ..., non si parla di patologia, perciò è chiaro che la definizione non è fra quelle elencate sopra ..........QUESTO è CHIARITO UNA VOLTA PER TUTTE ...CHE LA DISLESSIA NON è UNA MALATTIA.....NOI NON SIAMO MALATI .
    .AUGURI CARI GENITORI NON AVETE FIGLI CON NESSUNA MALATTIA........

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